Diciamocelo non è mai semplice orientarsi con le etichette nel mondo del vino.
Le diverse menzioni tradizionali che caratterizzano i vini sono organizzate in maniera tale da costituire una vera e propria “Piramide della Qualità“.

“A partire dal 2008, a questa si è sovrapposta la Classificazione Europea, con lo scopo di armonizzare le classificazioni nazionali e quelle relative a merceologie diverse in un sistema razionalmente omogeneo.” (cit. quattrocalici.it)

I Vini da Tavola (VdT)
Alla base della piramide troviamo quindi i Vini da Tavola (VdT).

In etichetta è obbligatorio il lotto di produzione, il volume del recipiente, i dati dell’imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento e di vinificazione (se avvengono il luoghi diversi), la gradazione alcolica, la gassificazione (se esistente), la dizione “contiene solfiti” se si supera la soglia di 10mg/l di solforosa.

In questo caso specifico l’indicazione del colore è facoltativa, la menzione del vitigno non è prevista.

I Vini IGT (Indicazione Geografica Tipica)

Per quanto riguarda i vini IGT (IGP secondo la classificazione europea) è previsto un disciplinare secondo Regolamento Comunitario Nr.823 del 1987, cui i vini devono conformarsi. L’indicazione del vitigno, l’annata e la menzione della zona ed eventuale sottozona sono facoltativi.

Attenzione molto spesso sotto questa categoria ricadono i Super Tuscan che potremmo definire come una sorta di premium category appartenete a quella degli IGT a questo punto.
Vini come il nostro Quinta Essentia, Ilaia di Montemaggio e il nostro Torre sono ascrivibili a questa suddetta categoria

Cosa si intende però per Supertuscan?

I Super Tuscan sono vini rivoluzionari, nati da un’idea innovativa e brillante. Il nome “Super Tuscan” è stato coniato nei primi anni ’80 per descrivere genericamente un vino rosso prodotto in Toscana.
Produzione di alta qualità non regolamentata un sistema legislativo, una pura espressione dell’arte di chi li produce.

I Vini DOC (Denominazione di Origine Controllata)

I disciplinari per i vini DOC (ora DOP secondo la classificazione europea) ijn aggiunta a quanto previsto per gli IGT, devono prevedere delle zone più delimitate, non possono essere prodotti con uve destinate a vini IGT, devono venir sottoposti ad esame chimico-fisico ed organolettico in fase di produzione.

Possono essere caratterizzati dall’indicazione di sottozone o zone più ristrette a seconda del disciplinare. Possono menzionare specificità del prodotto come ad esempio classico e superiore se previsto dal disciplinare. Obbligo dell’annata di produzione in etichetta.

I Vini DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita)
I vini DOCG (cadono anch’essi sotto la denominazione dei DOP a livello europeo) hanno dei disciplinari decisamente più rigorosi.

La denominazione DOCG viene concessa ai vini (e zone vitivinicole) già riconosciuti DOC da almeno cinque anni e che siano ritenuti di particolare pregio.

In fase di imbottigliamento è prevista l’analisi chimico-fisica ed organolettica, partita per partita, e le bottiglie vengono contrassegnate con una fascetta di controllo disposta in maniera tale da rompersi in fase di apertura della bottiglia.

E per quanto riguarda la comunità Europea?
Esistono in realtà ulteriori menzioni vediamole insieme.

Vini Varietali

I Vini Varietali sono dunque vini dove non serve specificare la denominazione di origine o indicazione geografica però riconducibili ad un determinato vitigno prevalente.
Obbligatoria e l’indicazione dell’annata e/o del nome di una o più varietà di uve da cui sono stati prodotti, senza alcun legame con il territorio di produzione.

La certificazione si basa su una verifica documentale volta ad accertare che le indicazioni facoltative che si intende inserire in etichetta siano veritiere.

Vini Generici
I vini precedentemente classificati come “Vini da Tavola“. Essi sono prodotti con uve autorizzate, ma senza vincoli specifici di territorialità o tipologia di vitigno e senza particolari prescrizioni che ne regolano la produzione se non quelle di carattere igienico-sanitario. Sull’etichetta devono obbligatoriamente riportare la ragione sociale dell’imbottigliatore mentre è facoltativa l’indicazione del colore (rosso, bianco o rosato) e dell’annata. E’ espressamente vietato fare riferimento ai vitigni utilizzati.

Adesso non vi resta che andare alla scoperta di nuove menzioni i cui vini potranno sorprendervi.

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